Fatturazione elettronica
La tempistica della fatturazione
Entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione deve essere emessa la fattura indicando anche la data di effettuazione della operazione se quest’ultima è precedente l’emissione; la data di trasmissione allo Sdi deve coincidere con la data di emissione.
Le regole per il versamento dell’Iva non variano per effetto della introduzione della fattura elettronica; mentre per le cessioni di beni l’Iva deve essere portata in liquidazione nel mese di consegna o spedizione per le prestazioni di servizi l’Iva va portata in liquidazione nel mese dell’incasso del corrispettivo anche se la fattura è emessa successivamente.
La fattura deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ma con riferimento a quest’ultimo e l’Iva relativa deve concorrere alla liquidazione del mese di riferimento medesimo La fattura differita deve essere emessa e trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di cessione di beni accompagnati da Ddt non essendo influenzata dalle nuove regole di fatturazione elettronica.
La detrazione dell’iva
Il Dl 119/2018 ha previsto nuove regole in materia di detrazione dell’Iva, già a decorrere già dal 16 novembre, la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti può avvenire nella liquidazione in cui l’operazione è stata effettuata, se la fattura viene ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo Per le fatture ricevute e registrate in data successiva, resta comunque salva la detrazione alla luce di quanto previsto dall’articolo 19 del dpr 633/72 che consente la detrazione fino alla presentazione della dichiarazione, restano escluse solo le fatture del mese di dicembre che, se ricevute dopo la fine dell’anno, confluiscono nella liquidazione del mese di ricevimento Novità anche in materia di registrazione delle fatture: le fatture emesse potranno essere registrate entro il 15 del mese successivo (come le differite); mentre per quelle di acquisto viene abolito l’obbligo di numerazione progressiva.
Con riferimento alle spese di carburante, già a decorrere dal mese di luglio, l’Iva sarà detraibile e il costo deducibile solo se il relativo pagamento avverrà con mezzi tracciati.
Aggiornamento anagrafiche
Fin da subito si deve prevedere all’adeguamento e aggiornamento delle anagrafiche dei clienti e, in particolare, i codici fiscali e le partite Iva archiviate per evitare scarti delle forniture ovvero anomalie di trasmissione legate a dati errati al momento delle verifiche effettuate dallo Sdi nell’Anagrafe tributaria .
Minimi e Forfettari
I contribuenti che applicano il regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011) o quello forfettario (commi 54/89, legge 190/2014) non devono emettere fatture elettroniche mentre i loro fornitori, tuttavia, devono emettere fattura elettronica nei loro confronti, ad eccezione del caso in cui siano essi stessi esonerati.
La fattura nei confronti di minimi e forfetari va emessa seguendo le regole ordinarie non è però obbligatorio inserire né l’indirizzo Pec, né il codice destinatario ma solo una serie di 7 zeri al posto di quest’ultimo Il fornitore deve avvisare il cliente che lo Sdi gli metterà a disposizione la fattura nella sua area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.
È facoltà di questi contribuenti comunicare ai loro fornitori un indirizzo Pec o un codice destinatario per la ricezione dei documenti.
Trattamento delle fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019 non in formato XML
Fatture datate 2018
L’obbligo di fatturazione elettronica sorge per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 con la conseguenza che le fatture emesse e datate 2018 sono emesse in forma cartacea, anche se ricevute l’anno prossimo. Per il cliente la data di ricezione individua la liquidazione periodica di competenza ai fini della detrazione Iva quindi per le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2018, anche se ricevute e annotate entro il 15 gennaio non è consentito beneficiare della possibilità di detrarre l’Iva nella liquidazione di dicembre. Possibilità, invece, concessa, per i documenti ricevuti nello stesso anno di effettuazione dell’operazione.
Fatture differite
Per le fatture differite riferite a Ddt di dicembre 2018 saranno in Xml se emesse dal 1 ° gennaio 2019 o cartacee se prodotte entro il prossimo 31 dicembre.
Quanto al momento da cui è possibile detrarre l’Iva, una fattura differita cartacea ricevuta a dicembre potrà concorrere alla liquidazione di tale mese, mentre se il recapito avviene a gennaio 2019, l’Iva dovrà essere detratta con riferimento all’anno 2019.
Servizi
Per le prestazioni di servizi la fattura deve essere emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (fino al 30 giugno 2019, mentre dal 1° luglio per le fatture immediate è possibile beneficiare del differimento di 10 giorni).